Con il D.lgs. n. 105/2022, è stato reso strutturale il riconoscimento del diritto al congedo di paternità obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, usufruibile dai due mesi precedenti alla data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all’evento. I giorni di congedo riconosciuti sono pari a dieci e non risultano frazionabili in ore.
L’INPS, di concerto con il MLPS, nel messaggio 1215 del 2023 ha però chiarito che la cd. “contrazione contributiva” non si applica agli eventi di maternità e paternità data l’importanza costituzionale del tema.
L’INPS, con la circolare n. 32 del 20/03/2023, fornisce le indicazioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, ai sensi delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022.
L’INPS, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, rende note le indicazioni utili per i datori di lavoro in merito all’esposizione nelle denunce contributive UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità, la cui disciplina è stata recentemente novellata dal D.lgs n. 105/2022, secondo quanto precisato nell’ambito della circolare n. 122/2022, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.
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