Dimissioni del lavoratore nel periodo di congedo di paternità. Con il D.lgs. n. 105/2022, è stato reso strutturale il riconoscimento del diritto al congedo di paternità obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, usufruibile dai due mesi precedenti alla data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all’evento. I giorni di congedo riconosciuti sono pari a dieci e non risultano frazionabili in ore.
Con il Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, l’INPS, sottolinea come per tutta la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, l’eventuale licenziamento intimato al lavoratore padre risulta nullo.
Viene ulteriormente ribadito come, nello stesso arco temporale, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore padre già fruitore del congedo di paternità, debba essere riconosciuto il diritto all’accesso alla NASpI, senza l’onere del rispetto dei termini di preavviso, con il versamento però da parte del datore di lavoro del contributo di licenziamento a favore dell’ente previdenziale.
È bene ricordare come, essendo considerato periodo protetto, le dimissioni presentate dal lavoratore dovranno necessariamente ricevere la convalida da parte dell’ITL.
A decorrere dal 13 agosto 2022, per gli eventi verificati da tale data, è previsto l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare il Ticket di licenziamento, l’importo da versare da parte del datore di lavoro dovrà essere riportato all’interno dell’Uniemens con il codice Tipo Cessazione 1S, per le cessazioni avvenute prima della pubblicazione del massaggio dell’ente previdenziale, dovrà invece essere esposto il nuovo Codice Cessazione 1S e il codice M400.
Dimissioni del lavoratore nel periodo di congedo di paternità.