Esclusa la “contrazione contributiva” su congedo maternità. L’INPS, di concerto con il MLPS, nel messaggio 1215 del 2023 ha però chiarito che la cd. “contrazione contributiva” non si applica agli eventi di maternità e paternità data l’importanza costituzionale del tema.
Detto ciò, la “contrazione” dei contributi non avviene nemmeno per gli eventi generanti genitorialità anche al di fuori del rapporto di lavoro per i quali è indicato il riconoscimento della contribuzione figurativa (ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro), indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento tutelato.
Il sistema Unicarpe è stato aggiornato, affinché nella gestione ed elaborazione del conto assicurativo si tenga conto dei summenzionati principi.
Esclusa la “contrazione contributiva” su congedo maternità.