Naspi in caso di dimissioni del lavoratore padre. L’INPS, con la circolare n. 32 del 20/03/2023, fornisce le indicazioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, ai sensi delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022.
Il testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001), nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, ha esteso il divieto di licenziamento nei confronti dei lavoratori padri per tutta la durata del congedo di paternità obbligatorio e alternativo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Come chiarito dall’Istituto Previdenziale nella suddetta circolare, un padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo e che si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ha diritto alla Naspi se ricorrono gli altri requisiti legislativamente previsti.
Naspi in caso di dimissioni del lavoratore padre.