Riduzione aliquota contributiva agricoli. L’INPS, con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle tipologie di datori di lavoro per i quali sono applicabili le riduzioni delle aliquote contributive di cui all’art. 9, comma 5, L. n. 67/1988 dovute dai datori di lavoro agricolo per i propri dipendenti, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
In tal modo, l’INPS ha chiarito la questione relativa alle riduzioni contributive e alla loro applicabilità riferita unicamente ai datori di lavoro delle aziende classificate agricole oppure anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’INPS nel settore agricolo, hanno alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole.
Con il messaggio sopracitato, l’Istituto Previdenziale specifica che agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali degli operai agricoli, ciò che è rilevante è l’attività svolta concretamente dal lavoratore indipendentemente dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
Di conseguenza i lavoratori addetti alle attività agricole sono considerati agricoli agli effetti delle norme previdenza e assistenza sociale. Per questi è quindi prevista l’iscrizione negli elenchi nominativi dei bracciati agricoli e il riconoscimento delle tutele proprie del settore. Le imprese dalle quali questi lavoratori dipendono saranno assoggettate, solo con riferimento a tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
L’INPS, termina affermando che le agevolazioni contributive sono applicabili anche nei confronti dei datori di lavoro che, pur non risultando classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, hanno alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole.
Riduzione aliquota contributiva agricoli