L’Inps, con il messaggio n. 111 del 29/12/2023, rende note le prime indicazioni operative in merito all’esonero introdotto dal Dl 48/2023 relativo alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).
Il riconoscimento dell’esonero in questione risulta subordinato al rispetto di una serie di requisiti ricordati dall’Istituto Previdenziale nel messaggio in argomento, quali ad esempio l’obbligo del datore di lavoro di inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL); il rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”; il possesso del DURC regolare; il rispetto dei CCNL nonché degli accordi regionali, territoriali o aziendali; l’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed il rispetto degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 68/99.
Come chiarito dall’Inps, l’esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti I datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e per il legittimo riconoscimento dello stesso è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI).
La misura e la durata dell’esonero dipendono dalla tipologia di rapporto di lavoro utilizzata. In caso di assunzione a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per 12 mesi; mentre per le assunzioni dei beneficiari dell’Adi a tempo determinato o stagionale è previsto l’esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. In caso di trasformazione, l’esonero complessivo non può durare più di 24 mesi. Restano esclusi dall’esonero in argomento i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Così come previsto dal DL n. 48/2023, in caso di licenziamento irrogato nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Sfl o dell’Adi il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, con applicazione delle sanzioni civili e degli interessi. Inoltre, la restituzione è dovuta in caso di recesso, da parte del datore di lavoro, del contratto per mancato superamento del periodo di prova oppure al termine del periodo di formazione nel contratto di apprendistato, ed anche nei casi di dimissioni per giusta causa.