A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all’Inps, con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l’Istituto comunica le modalità di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42 del Dlgs. n. 151/2001, in favore dei dipendenti del settore privato.
L’Inps chiarisce che durante il periodo di congedo straordinario in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione precedente il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e comprensiva del rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché delle gratifiche, indennità, premi etc.
Dal computo restano invece esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.