Con il messaggio 2 gennaio 2024, n. 5, l’Inps rende note le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023; le predette imprese (indicate all’allegato 1 del messaggio) potranno fruire delle riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni di conguaglio illustrate.
Già con la precedente circolare del 5 aprile 2023, n. 40, l’Istituto aveva fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Con il presente messaggio invece, l’Istituto comunica gli ulteriori adempimenti dovuti dalle strutture territoriali e le relative istruzioni contabili.