29 Aprile 2024

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Messaggio INPS n° 2261 del 30-05-2022

Messaggio INPS n° 2261 del 30-05-2022. L’INPS, con il messaggio n. 2261 del 30-05-2022, comunica l’avvenuto rilascio in procedura del modello Rdc-Com AU relativo alla corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Inoltre, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni per la compilazione del modello in esame.

La corresponsione della sopracitata integrazione in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc è avvenuta tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU attraverso la verifica dei ruoli di ‘’dichiarante’’, ‘’coniuge’’ e ‘’figlio’’.  

Inoltre, l’INPS specifica le caratteristiche presenti nei nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, ovvero: 

  1. nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
  2. nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

In caso di nucleo composto da un genitore solo, questo dovrà presentare il modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:

  • decesso dell’altro genitore;
  • allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
  • affido esclusivo dei figlio al genitore percettore del Rdc;
  • genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  • esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo.

Diversamente, se l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intende effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU (e non il modello Rdc – Com AU), con le consuete modalità (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).

Nell’ipotesi di nuclei Rdc complessi, nel quale sono presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti, l’integrazione è già riconosciuta dall’INPS, posto che la genitorialità sia stata individuata sulla base dell’ISEE.

Se i figli minorenni a carico raggiungono la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/Au, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno cessa a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. Sarà quindi necessario, se in presenza delle condizioni per l’accesso all’integrazione, trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:

  • il sito internet;
  • gli istituti di patronato

Tale presentazione può essere effettuata a partire dal mese di marzo di ogni anno per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU. Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.

Infine, l’Inps evidenzia che, qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni presenti nel modello Rdc – Com Au, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc – Com Au, replicando all’interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.

Messaggio INPS n° 2261 del 30-05-2022

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