27 Aprile 2024

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Congedo obbligatorio di maternità: differenti modalità di fruizione di uno stesso istituto

Premessa sul congedo obbligatorio di maternità

Nel nostro ordinamento, già a partire dalla Costituzione, particolare attenzione è dedicata alla tutela della maternità e, cioè, a quel complesso di eventi legati alla nascita di un figlio.

L’art. 37 della Costituzione sancisce che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Proprio alla realizzazione di questa “speciale protezione”, il Legislatore si è dedicato fino ad arrivare all’emanazione del Decreto Legislativo del 2001 che ha organicamente raccolto in unico testo tutte le disposizioni in materia di tutela e sostegno della genitorialità.

Sia il Legislatore che la Corte Costituzionale sono intervenuti a più riprese sul Testo Unico aggiornandone o modificandone delle parti al fine di rendere il testo sempre in linea con i cambiamenti sociali in atto e di aggiungere maggiore flessibilità nella fruizione dei congedi ivi previsti.

Lavori vietati e interdizione anticipata

A tutela della salute della madre e del nascituro, l’ordinamento pone, in primo luogo, un divieto. L’art. 7, rubricato “lavori vietati”, dispone, infatti che “è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. Sono considerati lavori pericolosi, faticosi ed insalubri quelli contenuti nell’allegato A del Testo Unico che ricalca, nella sostanza, quanto indicato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Rientrano, inoltre, nella categoria di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri

“quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro” (cfr. allegato B al D.lgs. 151/2001).

La regola generale prevede che, durante il periodo di divieto, la lavoratrice venga addetta ad altre mansioni, anche inferiori purché venga conservata la sua retribuzione e la qualifica.

Lo spostamento ad altre mansioni avviene anche su disposizione dei servizi ispettivi del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice medesima.

Ed è proprio nel concetto di “lavori vietati” che si insinua una prima ipotesi di modulazione differente del congedo obbligatorio. Prescrive, infatti, il comma 6 dell’art. 7 che “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo” e, cioè, fino al compimento di 7 mesi del bambino. 

Il congedo (standard) di maternità

Alla disciplina del congedo di maternità il Testo Unico dedica il Capo III.

È l’art. 16 che, nello specifico, detta i periodi durante i quali è fatto divieto di adibire le donne al lavoro.

Le ipotesi contemplate sono quelle di seguito elencate:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. 

Al verificarsi dell’ultima fattispecie è bene ricordare che i giorni non goduti si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui la somma dei periodi superi i canonici 5 mesi.

Ipotesi massima di congedo flessibile

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto per la lavoratrice madre la facoltà “di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso”

È il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, unitamente al medico compente in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro ad attestare che l’esercizio di tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Congedo di maternità flessibile

L’ipotesi classica di congedo flessibile, alla quale si è aggiunta la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 di cui sopra, è quella contemplata dall’art. 20.

Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. La condizione è sempre la medesima e, cioè, che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, unitamente al medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del bambino

Interruzione della gravidanza e ripresa dell’attività lavorativa

Le lavoratrici madri, al verificarsi di specifiche ipotesi tassativamente indicate dalla legge, hanno facoltà di riprendere l’attività lavorativa, con un preavviso di almeno 10 giorni al datore di lavoro, in qualunque momento.

Le ipotesi sono le seguenti:

  • interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione; 
  • decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

Il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono, però, attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della donna.

Rinvio e sospensione del congedo obbligatorio di maternità

La madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità quando il neonato venga ricoverato in una struttura pubblica o privata. Si ricorda che tale possibilità, per espressa previsione legislativa, può essere riconosciuta una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla presentazione di documentazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Congedo obbligatorio di maternità: differenti modalità di fruizione di uno stesso istituto.

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