Chiarimenti INPS esonero assunzioni donne 2021-2022. L’Inps con il messaggio n. 1421/2021 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esonero previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
La legge di bilancio 2021, n. 178/2020, all’articolo 1, comma 16 ha stabilito che per le assunzioni di donne lavoratrici negli anni 2021 e 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributivi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6000 euro annui.
Con il presente messaggio l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute allo stesso, pertanto, si rappresenta quanto segue.
L’esonero in commento si applica alle assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
Per poterne fruire è richiesto il requisito di svantaggio della lavoratrice ossia lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o il rispetto del requisito di assenza di impiego, che deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, nel caso di assunzione a tempo determinato il requisito dello svantaggio deve sussistere alla data di assunzione, mentre, nel caso si richieda il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato il rispetto del requisito è richiesto alla data di trasformazione.
Si ribadisce che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto effettuata rispettando la disciplina del rapporto a termine fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, con riferimento all’applicazione della nuova agevolazione ex articolo1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021 per i profili in materia assicurativa occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza INAIL.
Fonte: Inps
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