Bonus asilo nido anche a stranieri senza permesso di soggiorno di lunga durata. L’Inps con il messaggio n. 2663/2021 recepisce l’esito dell’azione civile collettiva contro la discriminazione per mancato riconoscimento del bonus asilo nido ai cittadini di Stati extracomunitari privi di permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’Inps con tale messaggio recepisce il rifiuto espresso dalla Corte di Appello di Milano al ricorso contro la sentenza che aveva stabilito il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Inps, consistente nel diniego dell’agevolazione economica “bonus asilo nido”, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, agli stranieri non aventi il permesso di soggiorno di lungo periodo.
La disciplina del beneficio “bonus asilo nido” è stata ritenuta di natura discriminatoria con riferimento alla nazionalità, in danno dei migranti regolarmente presenti in Italia.
Tale assunto si basa su quanto previsto nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 3 dicembre 2011 “tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo di ammissione”.
La parità di trattamento dovrebbe essere riconosciuta non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro per motivi lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi come, ad esempio, per motivi familiari.
A seguito della sentenza n. 633/2021 con cui la Corte di Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato dall’Istituto avverso la suddetta ordinanza.
Infatti, l’Inps con il presente messaggio conferma l’operatività delle indicazioni fornite a suo tempo con il messaggio n. 4768/2020 in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno sebbene non di lungo periodo.
Fonte: Inps