Con la sentenza n. 34107 del 6 dicembre 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sull’utilizzo dell’auto aziendale per fini estranei a quelli inerenti all’attività lavorativa, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente a fronte di una condotta non gravemente dolosa.
Il fatto
Un dipendente dell’Agenzia Regionale Irrigui e Forestali, addetto agli impianti di irrigazione, si bagnò in occasione di un intervento di controllo, venendo autorizzato dal suo superiore ad allontanarsi per mezz’ora dal posto di lavoro per cambiarsi gli indumenti. Tuttavia, dopo aver raggiunto l’abitazione con l’auto aziendale in dotazione, il dipendente decise di fermarsi per pochi minuti presso il mercato della zona. In tale frangente l’auto venne fotografata da un terzo estraneo e la foto pubblicata sui social.
L’Azienda contestò al lavoratore la falsa attestazione della presenza in servizio, licenziando poi il dipendente per alterazione dolosa dei mezzi aziendali di controllo e il compimento fraudolento degli atti con dolo o colpa grave a danno dell’azienda.
La Corte d’Appello prima e i giudici di Cassazione poi, dichiararono illegittimo il licenziamento escludendo che il lavoratore avesse mai cercato di occultare il proprio allontanamento o alterato i sistemi aziendali.
Per di più, l’allontanamento poteva qualificarsi come tempo di lavoro alla luce del fatto che la causa era sin dal principio rintracciabile nello svolgimento della prestazione lavorativa, sussistendone, tra l’altro, l’autorizzazione da parte dello stesso responsabile del settore cui era stato assegnato il ricorrente.
La Corte ribadisce quindi che “l’avere approfittato di tale uscita per fare anche la spesa al mercato è altra cosa rispetto all’alterazione dei sistemi di rilevamento, che esprime una fraudolenza specifica e diversa, qui giuridicamente non ricorrente”.