E’ possibile cumulare il riscatto dei periodi di congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro con quello del corso legale di laurea.
Come ricorda l’Inps con la circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, la Legge di stabilità 2016 ha, infatti, abrogato il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 503/1992 che precludeva la possibilità di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro con quelli del periodo di corso legale di laurea.
La Legge di Stabilità prevede tale possibilità anche riferimento a periodi antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o di congedo parentale antecedenti a tale data, come chiarito dall’Istituto nella circolare in commento.
Tuttavia, il regime di incumulabilità continua ad essere vigente per le domande di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016 anche se l’Inps ha chiarito che, per evitare l’aggravio del procedimento amministrativo, “le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data”.
Fonte: Inps