INPS: Chiarimenti sul reddito ai fini ANF. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha emanato il messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019 contenente chiarimenti in materia di redditi percepiti dal nucleo familiare ai fini della domanda di Assegno Nucleo Familiare (ANF).
Nello specifico, l’INPS, interviene circa la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare ai fini sia del riconoscimento del diritto all’Assegno Nucleo Familiare sia per la determinazione della misura dell’assegno.
Le prestazioni prese in considerazione dall’INPS nel predetto messaggio sono:
- il Premio alla nascita;
- l’assegno di natalità (c.d. bonus bebé);
- benefici concessi dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di reddito di garanzia e contributo per le famiglie numerose.
Nel merito delle singole prestazioni prese in considerazione sia il premio alla nascita che l’assegno di natalità (c.d. bonus bebé), sebbene non possono essere qualificate come trattamenti di famiglia, secondo quanto previsto dal messaggio INPS n. 2767/2019 non “sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF”.
In relazione ai benefici concessi dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di reddito di garanzia e contributo per le famiglie numerose, l’INPS, ravvisa la loro natura di strumento assistenziale “e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti”.
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