Validità del licenziamento comunicato in forma indiretta. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24391 del 05/08/2022, ha stabilito che il datore di lavoro può comunicare la propria volontà di licenziare un lavoratore in forma indiretta, purché non sussista l’onere di adoperare formule sacramentali.
Nel caso in esame, un dipendente della provincia di Benevento veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della PA, a seguito di un infarto al miocardio, in base all’art. 55 del D. Lgs 165/2001, comportando la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti i requisiti della conoscenza da parte del lavoratore e della forma scritta del recesso. Avverso a tale sentenza, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità del licenziamento in quanto il rinvenimento di una copia senza conformità e senza firma non valeva a sanare l’omessa comunicazione. Inoltre, lo stesso ha invocato il difetto di forma scritta ad substantiam sostenendo il non perfezionamento del licenziamento orale intimatogli.
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. In particolare, non ha condiviso la tesi secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere comunicata al lavoratore in copia conforme e in originale, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde.
Inoltre, secondo la sentenza, in tema di forma del licenziamento, l’art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, la forma scritta del licenziamento, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. In base a ciò, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata all’interessato anche in forma indiretta, purché chiara.
Validità del licenziamento comunicato in forma indiretta.