Dimissioni volontarie durante il divieto di licenziamento. Diritto alle indennità per legge
L’articolo 55 del D.lgs. n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) disciplina le ipotesi di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore, durante il periodo in cui la legge prescrive il divieto di licenziamento.
Nello specifico, le dimissioni presentate durante un periodo protetto, come quello interessato da un evento di maternità, comportano il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre, alla percezione delle “indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.
Con l’introduzione della legge n.92/2012, il legislatore ha poi modificato l’articolo 55, introducendo un’estensione del periodo di validità utile alla convalida delle dimissioni.
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore, infatti, saranno condizionate con effetti sospensivi, alla richiesta di convalida delle stesse, da effettuarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o dal Centro per l’impiego territorialmente competente, qualora le dimissioni abbiano luogo entro i primi tre anni di vita del bambino o, nel caso di accoglienza o affidamento del bambino, entro 1 anno dall’ingresso del minore all’interno del nucleo familiare.
Quanto invece all’obbligo di preavviso che onera il dipendente verso il proprio datore di lavoro (articolo 2118 c.c.), con la nota n.28/2014, Il Ministero del lavoro ha chiarito la possibilità per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre, di presentare le dimissioni volontarie anche senza l’osservanza del preavviso, sempre che le dimissioni sopraggiungano durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento e comunque fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
La nota, dunque, sembra escludere l’obbligatorietà del preavviso anche nel caso di dimissioni presentate durante il periodo triennale, che resta in ogni caso assoggettato alla procedura di convalida.