UNILAV: comunicazione eventi rapporto di lavoro

PREMESSA

UNILAV: comunicazione eventi rapporto di lavoro. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono obbligati a comunicare al Centro Per l’Impiego i seguenti eventi connessi al rapporto di lavoro: assunzione di un nuovo lavoratore, trasformazione del rapporto di lavoro, proroga del rapporto di lavoro e cessazione del rapporto di lavoro.

La comunicazione dei predetti eventi, a partire dalla legge 27 dicembre 296/2006, deve avvenire on line, attraverso il modello UNILAV  a partire dal 1 marzo 2008 .

Le Comunicazioni obbligatorie, attraverso il modello UNILAV, sostituiscono tutte le precedenti comunicazioni inoltrate agli enti competenti in materia di lavoro (ad esempio INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ecc.).

Infatti, a seguito dell’invio della comunicazione obbligatoria al CPI il datore di lavoro assolve a tutti i suoi obblighi di comunicazione in materia di lavoro, sarà poi il Centro Per l’Impiego a mettere a conoscenza l’INPS, l’INAIL, ecc. dei dati contenuti nella CO.

COME è FATTO L’UNILAV

Il modello UNILAV deve essere redatto secondo gli standard individuati dal ministero del lavoro nel Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Il modello UNILAV deve contenere obbligatoriamente i seguenti campi: dati del datore di lavoro, dati del lavoratore, i dati dell’evento che s’intende comunicare (ad esempio data d’inizio del rapporto di lavoro, data della trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato, data di proroga o cessazione del rapporto di lavoro) e i dati dell’invio della comunicazione al Centro Per Impiego.

I soggetti abilitati, ad esempio i consulenti del lavoro, o i referenti aziendali delegati all’inoltro delle comunicazioni obbligatorie potranno procedere all’invio delle stesse attraverso il portale ANPAL o i portali regionali (ad esempio CO Sicilia, CO Campania, ecc.).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

i soggetti obbligati all’inoltro della comunicazione obbligatoria sono i seguenti:

  • Datori di lavoro privati;
  • Datori di lavoro pubblici;
  • Enti pubblici economici;
  • Agenzia di somministrazione di lavoro.

tutti i sopraelencati soggetti, ad eccezione delle agenzie di somministrazione del lavoro, dovranno adempiere all’obbligo di comunicazione nelle seguenti tempistiche:

 

Evento da comunicare

Tempistiche di comunicazione

Assunzione entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa
Cessazione entro 5 giorni dall’evento
Proroga entro 5 giorni dall’evento
Trasformazione entro 5 giorni dall’evento

Le agenzie di somministrazione del lavoro, a differenza di tutti gli altri soggetti privati, potranno inoltrare le Comunicazioni Obbligatorie al Centro Per l’Impiego entro il giorno 20 del mese successivo all’evento assunzione attraverso il modello UNISOMM.

SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

i soggetti che possono inoltrare le comunicazioni obbligatorie sono i seguenti:

  • Consulenti del lavoro;
  • Avvocati e procuratori legali;
  • Dottori commercialisti;
  • Ragionieri;
  • Periti commerciali;
  • Associazioni di categoria;
  • Soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione in materia di lavoro (ad esempio agenzia di somministrazione del lavoro);
  • Periti agrari e agrotecnici;
  • Servizi competenti che inseriscono d’ufficio la comunicazione.

Si precisa che, tutti i predetti soggetti per adempiere all’obbligo d’inoltro della Comunicazione Obbligatoria devono preventivamente ottenere le credenziali di accesso ai servizi regionali o ai servizi ANPAL.

Per ottenere l’accesso ai servizi regionali o ANPAL, i soggetti abilitati all’inoltro delle comunicazioni obbligatorie devono seguire le procedure di autenticazioni individuate da ogni singola regione o dall’ANPAL.

SANZIONI IN CASO DI TARDIVO INVIO

in caso d’invio tardivo, ovvero oltre i termini sopra riportati, il soggetto obbligato all’invio della comunicazione obbligatoria al Centro Per l’Impiego è passibile di una sanzione amministrativa compresa tra 100 euro e 500 euro.

Si precisa che, la suddetta sanzione potrà essere irrogata al datore di lavoro esclusivamente a seguito di accesso ispettivo da parte dei competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Quindi, non sarà possibile l’irrogazione automatica della predetta sanzione da parte degli addetti del Centro Per l’Impiego.

UNILAV: comunicazione eventi rapporto di lavoro.

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A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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