Tirocinio fraudolento competenza del giudice penale. L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha specificato, con la nota n. 453 del 2022, che di fatto nel caso di verificarsi di un tirocinio fraudolento non bisognerà proporre ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.
L’ispettorato fa riferimento alla legge di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021 art. 1 co. 723) con il quale si è specificato che dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente, prevede una sanzione penale pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.
Essendo la sanzione penale sicuramente anche in caso di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Tirocinio fraudolento competenza del giudice penale.