Sentenza 18 maggio 2021 n. 15999 – Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15999 del 18 maggio 2021, afferma l’illegittimità di un licenziamento nei confronti di un lavoratore part time che rifiuta di effettuare la prestazione a tempo pieno.
La Cassazione, a fronte dell’impugnazione da parte del lavoratore per il licenziamento irrogato dall’Università datrice per assenza ingiustificata conseguente alla trasformazione del suo rapporto da part time misto a full time, ha disposto che tale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La Corte nella sopracitata sentenza ha affermato che per la legge italiana, che recepisce le indicazioni pervenute in materia dall’Unione Europea, un tale rifiuto non giustifica il licenziamento, poiché viene previsto l’unilateralità del rientro dal part time al full time solo nell’interesse del lavoratore.
Sentenza 18 maggio 2021 n. 15999 – Corte di Cassazione