La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30812/2023 ha previsto che in caso di contrasto tra i diversi ambiti territoriali della contrattazione collettiva (nazionale, regionale o aziendale) andrebbe valutata l’effettiva volontà delle parti sociali, che può desumersi dal coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte, anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli anche in pejus, fatta salva la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.
Il ricorso alla volontà delle parti risulta, quindi , necessario laddove il mero significato letterale dei testi contrattuali non sia di facile ricostruzione.