Decisa la reintegra di un dipendente licenziato uscito in permesso dal posto di lavoro e sorpreso al mercato con l’auto aziendale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34107 – 2023.
Questione di fatto
Operaio forestale addetto agli impianti d’irrigazione, a seguito di un controllo su un lavoro già fatto si bagna i vestiti e viene autorizzato dal superiore a uscire per il cambio indumenti e a prendere l’auto aziendale. Nel tragitto si ferma a fare la spesa al mercato provocando l’indignazione degli utenti di un social network e alla fine viene licenziato dal datore di lavoro per falsa attestazione della presenza in servizio.
Questione di diritto
La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari. Non c’è convalida per il licenziamento del lavoratore perchè di fatto la falsa attestazione in servizio e l’occultamento dei mezzi di controllo non si configurerebbero nel caso di specie. Secondo i giudici l’allontanamento non era orario di lavoro, essendo stato cagionato dallo svolgimento della prestazione. La pubblicazione sui social network e il danno all’immagine coccorso sono per l’azienda del tutto straordinarie e non prevedibili tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente.
L’unico elemento contestabile al lavoratore è quella dell’abbandono non autorizzato del lavoro, sanzionato dal CCNL con una multa o con la sospensione al servizio ma in questo caso l’uscita era autorizzata dal responsabile del settore.