Obbligo vaccinale: la Corte torna sulla legittimità della sospensione dei lavoratori non vaccinati. La Corte Costituzionale con tre sentenze gemelle le n. 14-15 e 16 è tornata sulla questione dell’obbligo vaccinale.
I giudici ritengono che l’obbligo vaccinale non sia illegittimo per gli operatori sanitari in quanto di fatto, seppur l’art. 32 della costituzione non dispone un obbligatorietà delle cure, questo deve essere contemperato con la tutela collettiva ritenendo che l’ospedale, servizio pubblico in quel momento non si potesse fermare perciò i soggetti non protetti da vaccino sicuramente erano più vulnerabili potendo di fatto creare una catena di epidemia tra gli operatori che avrebbero potuto mettere in seria crisi il sistema ospedaliero.
A tal fine con la seconda sentenza la corte ritiene anche non corretto la possibile applicazione del sistema dei test antigenici ravvicinati in quanto non limiterebbe la possibilità di cadere nella malattia grave e sarebbe troppo dispendioso per l’autorità.
Con la terza sentenza invece si decide sulla sospensione degli operatori sociosanitari e la possibilità di essere assegnati a mansioni diverse non aperte al pubblico, in tal caso il giudice ritiene impossibile svolgere tale attività in quanto il lavoratore non si conformerebbe a una prescrizione normativa che in quel dato periodo ha integrato gli obblighi contrattuali per quella data categoria rendendo di fatto giustificato il rifiuto da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto.
Obbligo vaccinale: la Corte torna sulla legittimità della sospensione dei lavoratori non vaccinati.