12 Maggio 2024

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Cassazione: risarcimento del danno senza procedimento disciplinare

Dirigente bancario per infedeltà e omissione deve risarcimento per oltre 117mila euro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27940 del 04 ottobre scorso.

La magistratura ha stabilito che il datore di lavoro può richiedere un risarcimento del danno al dipendente che ha causato un danno patrimoniale con il suo comportamento anche in assenza di un provvedimento disciplinare dopo l’iniziale contestazione dell’addebito.

Il caso, più in dettaglio, ha riguardato un direttore di filiale bancaria  condannato dal Tribunale al pagamento  di oltre 117mila euro come risarcimento del danno causato per negligenza. Il direttore non aveva custodito originale e copia dei documenti ufficiali di un contratto di prestito e della fideiussione accordati ad una azienda poi fallita e questo aveva impedito alla banca di inserirsi nella procedura attivata per passivo fallimentare della società per recuperare il prestito.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso proposto dalla banca datrice di lavoro  ritenendo sussistente la responsabilità del dirigente, anche in assenza di un’azione disciplinare promossa dalla banca stessa.

La Corte di Cassazione, in accordo con la pronuncia di merito, ha innanzitutto specificato che l’azione disciplinare e quella di risarcimento del danno si pongono su due piani distinti e indipendenti l’uno dall’altro. 

Come chiarito dagli Ermellini, la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni “e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”, occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda” (Cass.n. 394/2009; Cass.n. 8702/2000; Cass. n. 2097/18).

Conclusioni

Secondo i giudici della Suprema Corte  l’esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può stabilire il diritto al risarcimento del danno provocato in quanto l’interesse perseguito dal datore di lavoro è quello di ripristinare la situazione patrimoniale evidentemente lesa.

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