29 Aprile 2024

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Non c’è negligenza del lavoratore se le direttive datoriali sono inesigibili

Non c’è negligenza del lavoratore se le direttive datoriali sono inesigibili. È diligente il lavoratore che esegue le direttive datoriali con la peculiarità che se queste risultano essere inesigibili in tutto o in parte,  la responsabilità dell’inadempimento è del datore di lavoro; in questa maniera si è pronunciato il Tribunale di Grosseto , mediante sentenza 171 del 24 novembre 2021, in relazione ad un ricorso di un lavoratore riguardante una sanzione disciplinare a lui comminata dal datore di lavoro, poi annullata in quanto ritenuta esente da critiche di negligenza.

Il lavoratore era stato sanzionato per non aver correttamente eseguito la propria prestazione lavorativa. Lo stesso in giudizio precisava che in relazione alle direttive datoriali non era stato posto nelle condizioni di poter adempiere correttamente alla propria prestazione in relazione a circostanze esterne allo stesso e non a lui direttamente imputabili.

Il fatto oggetto di discussione si riferisce al settore postale ma, nonostante ciò, il principio espresso è applicabile in maniera analogica a molti altri settori, dunque, in tutti quei casi nei quali il datore di lavoro assegna al lavoratore delle mansioni di difficile realizzazione che risultano sproporzionate non solo rispetto alle capacità del lavoratore ma anche rispetto ai mezzi messi a disposizione dello stesso.

L’onere probatorio delle mancanze del lavoratore grava sul datore che deve dimostrare l’effettiva esigibilità del comportamento preteso, avendo cura in caso di effettive mancanze di evidenziare eventuali negligenze del lavoratore.

Non c’è negligenza del lavoratore se le direttive datoriali sono inesigibili

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