27 Aprile 2024

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Lavoro in “Nero”: le specificazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lavoro in “Nero”: le specificazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoro in nero è quella pratica secondo cui i lavoratori prestano la loro attività di lavoro dipendente senza aver stipulato un regolare contratto di lavoro di qualsiasi tipo. Per ovviare a questo problema, il legislatore ha imposto delle sanzioni nell’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002.

Un altro adempimento necessario nel rapporto di lavoro è sicuramente quello delle comunicazioni obbligatorie di inizio o fine attività, le quali devono essere comunicate al centro per l’impiego  entro 5 giorni dall’evento (pena sanzione amministrativa).

Fatta tale premessa, un distaccamento territoriale dell’INL si è posto il problema dell’applicazione o meno in combinazione di entrambe le sanzioni pecuniarie.

INL ha risposto, con nota 2089 del 2022, che la previsione della l. n. 73/2022 razionalizza di fatto il sistema degli illeciti nel “lavoro nero” e assorbe tutte le singole sanzioni al proprio interno. Questo, in sostanza, vuol dire che applicando la maxi-sanzione, l’Ispettorato non potrà irrogare una pena pecuniaria per omessa comunicazione telematica di assunzione, sia quella per omessa consegna al lavoratore della dichiarazione del contratto di assunzione, nonché le violazioni in tema di Libro unico del lavoro.

Una eccezione avviene nel caso in cui l’attività di lavoro inizi irregolarmente e che con il tempo divenga regolare: in tal caso, la mancanza di comunicazione della cessazione dell’attività lavorativa non comporta un’assimilazione della sanzione, in quanto il dettato della l. 73/2022 contempla solo i fatti irregolari.

In quest’ultimo caso, quindi, si dovrebbero applicare entrambe le sanzioni in via congiunta.  

Lavoro in “Nero”: le specificazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Come va il mercato del lavoro in Italia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la pubblicazione, in data 1/03/2023, del Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2023, curato dalla Direzione generale delle Politiche attive del lavoro e dal Segretariato generale-Ufficio di Statistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sanzioni ridotte per le omissioni o i ritardi di versamento

Il legislatore, nel nuovissimo decreto lavoro (dl. 48 del 2023), ha ritenuto doveroso ridurre il carico delle sanzioni per l’omesso o il ritardato versamento delle ritenute previdenziali.

Decadenza provvedimento di sospensione attività per violazione del TUSL

La nota n. 642 del 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce il proprio parere, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale. Nel documento di prassi si esaminano le fattispecie di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, per intervenuto decreto di archiviazione e su istanza di parte.