Sanzioni ridotte per le omissioni o i ritardi di versamento. Il legislatore, nel nuovissimo decreto lavoro (dl. 48 del 2023), ha ritenuto doveroso ridurre il carico delle sanzioni per l’omesso o il ritardato versamento delle ritenute previdenziali.
Infatti il co. 1 dell’art 23 ha modificato la vecchia dicitura (da 10.000 a 50.000 €) con la nuova (da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso).
Se con la vecchia dicitura, nel caso di un mancato versamento di una somma bassa (ad esempio 50€) la sanzione era di 10.000€, ad oggi la stessa si sostanzierebbe al massimo a 200€ (riducibile a 100€). Si tratterebbe di un grande risparmio per il datore di lavoro e insieme il legislatore ha inserito un principio di proporzionalità della sanzione così che non possa essere sentita come ingiustificatamente alta.
In più, il datore di lavoro non risulterebbe essere né punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Infine, il comma 2 dell’articolo in commento stabilisce una dilazione massima della notificazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2025.
Sanzioni ridotte per le omissioni o i ritardi di versamento.