Decadenza provvedimento di sospensione attività per violazione del TUSL. La nota n. 642 del 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce il proprio parere, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale. Nel documento di prassi si esaminano le fattispecie di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, per intervenuto decreto di archiviazione e su istanza di parte.
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che nel caso in cui la sospensione, contestata dal giudice, si riferisca solo alla parte I del TUSL ovvero solo sicurezza e salute, un eventuale decreto di archiviazione comporterebbe la decadenza del provvedimento sospensivo. In tal caso non vediamo neanche un obbligo di controllo da parte dell’INL.
Nel caso in cui la sospensione dell’attività dettata dal giudice sia invece mossa da motivi differenti, come dal lavoro irregolare, il decreto di archiviazione del giudice non produce la decadenza del provvedimento sospensivo in via automatica bensì di fatto la sospensione potrà essere revocata solo ne casi previsti dall’art. 14 del TUSL.
In ultima battuta, L’INL ha specificato una ulteriore casistica che può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 facendo venir meno gli obblighi di pagamento delle sanzioni.
Decadenza provvedimento di sospensione attività per violazione del TUSL.