28 Aprile 2024

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Lavoratori trasfertisti e in trasferta: determinazione del reddito

Lavoratori trasfertisti e in trasferta: determinazione del reddito

A seguito dell’interpretazione fornita all’art 7 quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, l’INPS ha emanato la circolare n. 158 del 2019, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo.

Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere l’attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro e a seconda della modalità e del luogo dove si effettua la prestazione si possono configurare le fattispecie di trasferta “occasionale” ovvero “strutturale” prevista per i c.d. trasfertisti.

A seconda della fattispecie si applica una differente disciplina contributiva e fiscale prevista dal TUIR, ai commi 5 e 6 dell’articolo 51. Infatti, il comma 5 prevede una esenzione entro determinati limiti giornalieri nelle ipotesi di trasferte al di fuori del territorio comunale, mentre una totale imponibilità sia delle indennità che dei rimborsi per le trasferte entro il territorio comunale, tranne i rimborsi per le spese di trasporto documentate dal vettore.

Per le indennità erogate ai trasfertisti, il comma 6 prevede una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare.

Sulla corretta applicazione di tali regimi è sorto un rilevante contezioso giurisprudenziale e da ultimo è intervenuto il legislatore con l’articolo 7 quinquies del decreto-legge n. 193/2016 convertito con legge n. 225/2016. In tal modo, vengono individuati gli elementi necessari e concorrenti per l’esistenza del trasfertismo e viene riconosciuta, come norma generale residua, in capo ai lavoratori subordinati, il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta previsto dal TUIR al comma 5 dell’articolo 51.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito la portata applicativa dell’art 7 quinquies, il quale è volto unicamente a definire i lavoratori “tenuti per contratto all’esplicitamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili” distinguendoli dai lavoratori in trasferta.

Tale articolo dispone che per poter essere identificati come “trasfertisti” sono necessarie alcune condizioni:

  • La mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro
  • Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
  • La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Al comma 2 si chiarisce,infine, che ai lavoratori per i quali non sussistono tali condizioni si applica il regime di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Fonte: INPS

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