Regime impatriati in caso di attività di lavoro svolta con società dello stesso gruppo. Il regime impatriati, inserito nella legislazione italiana con il D.lgs 147/2015 articolo 16, consegna la possibilità agli italiani che ritornano a lavorare in Italia, dopo 2 anni all’estero di studio-lavoro, e che trasferiscano la loro sede fiscale nella loro patria, un’agevolazione pari al 70% dell’IRPEF per un quinquennio. Lo stesso è concesso agli stranieri che spostano la loro residenza fiscale in Italia salvo che non sia stato residente in Italia nei 2 anni precedenti.
La circolare n. 33/E del 2020 ha specificato che l’articolo 16 non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Con la risoluzione n. 72/E del 2018 ha stabilito che vi è autonomia tra rapporti di lavoro nello stesso gruppo.
Fatte queste premesse, nell’ultimo caso sottoposto all’AdE, il Ceo della società inglese, con sede fiscale all’estero, svolge anche un’attività di controllo della sede italiana senza però essere retribuito da quest’ultima. Da settembre si trasferirà nella sede italiana, presso la quale svolgeva l’attività ancillare di controllo, facente parte della società del gruppo. Con la risposta a interpello n. 524 del 25 ottobre 2022, l’Agenzia ritiene irrilevante che il contribuente mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società, abbia altresì ricoperto l’incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia, affermando in questo modo l’applicabilità del regime agevolativo per questo soggetto.
Regime impatriati in caso di attività di lavoro svolta con società dello stesso gruppo.