Rivalutazione delle pensioni per l’ultimo trimestre 2022. L’INPS, con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico dell’ultimo trimestre del 2022. Tale beneficio viene riconosciuto nel caso di trattamento pensionistico mensile complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692€.
L’Istituto Previdenziale, con la suddetta circolare, ricorda che per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS. Sono escluse le seguenti prestazioni:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Con riferimento al calcolo dell’incremento, l’INPS specifica che il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44. Tale incremento verrà corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute. L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
Rivalutazione delle pensioni per l’ultimo trimestre 2022.