8 Maggio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Bonus mamme parte da gennaio 

Bonus mamme parte da gennaio. Secondo la manovra di bilancio.

Arrivano le indicazioni per la misura diretta ai settori privato e pubblico e l’esonero contributivo delle lavoratrici mamme di due, tre o più figli con contratti a tempo indeterminato.

L’esonero totale dal versamento dei contributi sociali è fino a 3mila euro lordi. 

Dettagliate ieri dall’Inps con la circolare n. 27 del 31-01-2024 le indicazioni attese per la gestione del benefit.

Misura dell’esonero

Si tratta dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti previsto a fine dicembre con la manovra di bilancio dalla legge n. 213/2023.

Il bonus è a favore della lavoratrici madri del settore pubblico e privato con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ne rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico. 

La misura agevolativa è valida dal primo gennaio al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento dei 18 anni del più piccolo (17 anni e 364 giorni). L’agevolazione valida dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 riguarda invece le mamme di due figli entro il compimento dei 10 anni per il più piccolo (9 anni e 364 giorni).

L’esonero spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma e termina al raggiungimento del limite di età previsto per il figlio.

Per esempio, vista la decorrenza dell’esonero a partire dal primo gennaio, se il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025, l’applicazione dell’esonero contributivo deve terminare nel mese di ottobre 2025.

In questo caso, l’esonero in esame non può cumularsi con la riduzione sulla quota contributiva a carico del lavoratore prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio, quindi a decorrere dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, le lavoratrici madri di tre o più figli potranno accedere all’esonero IVS pari al 6% o al 7%.

A chi è rivolto l’esonero contributivo?

L’esonero è rivolto esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato, laddove lo stesso venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero troverà applicazione a partire dalla data di instaurazione o trasformazione del rapporto.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice è di 3.000 euro che, rapportata al periodo di paga mensile sarà pari a 250 euro (€ 3.000/12). 

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese invece, la soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 

Queste soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Come richiedere l’esonero?

Per l’accesso all’esonero, basterà comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’agevolazione rendendo noto il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi. 

L’istituto è sceso nel dettaglio anche per le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens. 

Leggi la circolare n. 27 del 31-01-2024.

In Primo Piano

Continua a leggere

Operativo l’incentivo “NEET” per i datori di lavoro privati

Operativo l’incentivo “NEET” per i datori di lavoro privati. Fino al 31 dicembre prossimo

Esonero assunzione under 36, le indicazioni dell’Inps

Esonero assunzione under 36, le indicazioni dell'Inps. È pubblicata la circolare Inps con le istruzioni esecutive sulla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023).

Esonero contributivo maggiorato: istruzioni operative dall’Inps

Esonero contributivo maggiorato: istruzioni operative dall’INPS. Il decreto lavoro (n. 48 del 2023) nell’articolo 39 prevede un aumento dell’esonero contributivo fino al 7% per il periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, nello specifico il decreto in commento prevede un esonero contributivo pari a: