La risposta è no. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10065/2024 affermando che la conciliazione in sede sindacale non può essere valida e conclusa se sottoscritta in sede aziendale.
La decisione della Corte prende spunto dal ricorso presentato dall’azienda contro la decisione della Corte d’appello di interpretare la sede sindacale come ambiente fisico e non come “luogo virtuale di protezione del lavoratore”.
La Corte giudica il ricorso non fondato in quanto le rinunzie e le transazioni di cui all’art 2113 c.c. sono valide solamente se sottoscritte nelle c.d. sedi protette (sede giudiziale, ITL, sede sindacale, collegi di conciliazione e arbitrato).
Nel caso di specie all’accordo conciliativo siglato nella sede aziendale doveva far seguito la ratifica davanti l’ITL. Non avvenendo tale adempimento la Corte dichiara la conciliazione invalida.
L’interpretazione data dai giudici è quella di considerare la sede in cui viene stipulato l’accordo non come un mero requisito formale ma come un presupposto fondamentale per assicurare che la conciliazione avvenga in un ambiente neutrale e senza condizionamenti. Non basta quindi che l’assistenza sindacale sia effettiva ma è necessario che la stessa avvenga nelle sedi fisiche selezionate dal legislatore.
Diverso è il caso in cui la conciliazione sia regolata dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.. La stessa corte aveva infatti stabilito in una precedente pronuncia l’irrilevanza del luogo fisico per le conciliazioni regolate dalla contrattazione collettiva.