INPS: lavoratori che si rioccupano durante l’assegno di ricollocazione. L’INPS con la circolare n. 109/2019 si è occupata del tema connesso al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile (il “bonus rioccupazione”), previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
Nello specifico l’INPS, con la predetta circolare, ha fornito le istruzioni contabili sul tema.
L’assegno di ricollocazione, come noto, è una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea limitata di destinatari, nella quale a partire dal 2018, rientrano anche i lavoratori in cassa integrazione.
L’assegno di ricollocazione rientra, dunque, nell’ambito delle politiche attive del lavoro: è, infatti, previsto il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un “bonus rioccupazione” in favore dei lavoratori in cassa integrazione che, durante l’erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro.
Il bonus rioccupazione, come precisato dall’INPS nella circolare, è pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore in cassa integrazione non rioccupato.
Per accedere al “bonus rioccupazione” è necessario che il nuovo rapporto di lavoro sia esclusivamente di tipo subordinato; può essere instaurato anche in regime di part-time, con un contratto a tempo indeterminato oppure a termine.
Per accedere all’incentivo, i lavoratori non sono tenuti ad inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
INPS: lavoratori che si rioccupano durante l’assegno di ricollocazione.
Fonte: INPS