INL: interdizione post partum. L’ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 553/2021 fornisce chiarimenti in merito alla corretta procedura di emanazione dei provvedimenti di interdizione post partum.
Nella Nota l’Ispettorato sottolinea il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati nell’Allegato A e B del D. Lgs. n. 151/2001 e l’articolo 6 dello stesso abilita gli organi di vigilanza ad autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
Premesso quanto sopra si evidenzia che gli Ispettori sono abilitati ad autorizzare l’interdizione del lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (cfr. art. 17, comma 2 del D.Lgs. 151/2001).
Premesso quanto sopra, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice a mansioni di trasporto e al sollevamento pesi a prescindere dell’indicazione presente all’interno del DVR.
Pertanto, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione al lavoro, fermo restando la valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
Inoltre, nella Nota viene specificato che nell’ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta i giorni antecedenti al parto non goduti si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto. E tale principio si applica anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e di conseguenza i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungeranno al termine della fruizione dei sette mesi.
Il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà indicare la data effettiva del parto e dar decorrere i sette mesi di interdizione da tale data aggiungendo i giorni non goduti a causa del parto prematuro e avendo cura di richiamare la circolare Inps n. 69/2016.
Fonte: INL
INL: interdizione post partum