Apprendistato: ricorso alla formazione a distanza in modalita’ sincronica. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022, fornisce chiarimenti sull’erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato.
L’INL, con la sopracitata circolare, ritiene ammissibile, per la componente formative di base e trasversale, l’utilizzo dell’e-learning, inteso come modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti, docenti e tutor, esclusivamente in modalità sincrona, anche nell’ipotesi in cui sia erogata da parte di organismi accreditati con finanziamento a carico del datore di lavoro, per carenza di risorse messe a disposizione dalle Regioni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma, inoltre, che la formazione deve essere effettuata utilizzando piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in modo univoco le presenze, assicurando quindi la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
L’INL ricorda che sia il l’art. 44 del D.Lgs. n.81/2015 che le linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affidano la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’acquisizione di competenze alla normativa regionale. In base alle linee guida, spiega l’Ispettorato, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, l’INL ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza, che consente l’e-learning in modalità sincrona.
Apprendistato: ricorso alla formazione a distanza in modalita’ sincronica