Illegittimità del licenziamento intimato prima della conclusione del periodo di comporto

Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia prima della conclusione del periodo di comporto laddove abbia rifiutato la richiesta del dipendente di fruire delle ferie arretrate e non godute.

A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza n. 26697 del 21 settembre 2023.

Il fatto

Una lavoratrice in malattia era stata licenziata per superamento del periodo di comporto nonostante avesse preventivamente richiesto di fruire delle ferie maturate e non ancora godute e indicato, all’interno delle missive del proprio legale, la volontà di fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita al termine del periodo feriale, qualora perdurasse l’inabilità al lavoro.

La società, rifiutando la concessione delle ferie e accettando l’aspettativa non retribuita, aveva giustificato la sua scelta comunicando alla dipendente che le ferie non godute sarebbero state pagate soltanto “al termine del periodo di aspettativa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, qualora, terminato il periodo di 120 giorni, non fosse ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa”, decidendo però di intimarle un licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Proponendo ricorso al Tribunale territoriale, la lavoratrice chiedeva la conferma dell’illegittimità del licenziamento in virtù dell’immotivato rifiuto al riconoscimento delle ferie maturate, ricorso poi accolto sia in primo grado che in Appello.

Decisione della Corte di Cassazione

A seguito di ricorso in Cassazione presentato dalla società, la Suprema Corte, confermando il medesimo orientamento dei precedenti gradi di giudizio, condanna la società ricorrente al pagamento, a favore della dipendente, delle spese del giudizio e conferma l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto, richiamando pregresse decisioni giurisprudenziali in materia “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto”.

Inoltre, deve essere sempre riconosciuta al lavoratore “la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto”, specialmente nei casi in cui la contrattazione collettiva gli riconosca il collocamento in aspettativa, anche se non retribuita.

Illegittimità del licenziamento intimato prima della conclusione del periodo di comporto.

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