Fondi di solidarietà: Settore bancario – chiarimento del Ministero del Lavoro. Come noto, con la legge 11 dicembre 2016 n. 232, il Legislatore ha introdotto modifiche e novità alla procedura di esodo incentivato nel settore bancario. Nello specifico, il legislatore, ha apportato modifiche ai Fondi di solidarietà del settore del credito ordinario e cooperativo.
Infatti, il comma 234 della legge n. 232/2016 prevede che “le disposizioni (…) del presente decreto sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”.
Visto il dato legislativo sopra riportato, l’INPS, con la circolare n. 188 del 22 dicembre 2017, ha previsto che “il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà”.
CHIARIMENTI
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, ha chiarito il concetto di facoltà del datore di lavoro di esercitare “il riscatto o la ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia da parte dei lavoratori occupati”.
Il Ministero del lavoro, nell’interpello 5/2019, chiarisce che “la disciplina oggetto del presente interpello ha inteso riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova tuttavia nell’accordo (collettivo) di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati”. Quindi, sarà l’accordo collettivo di esodo, necessario per l’accesso alla predetta procedura di esodo incentivato, ad individuare le modalità e il contenuto delle obbligazioni delle parti dell’accordo.
Fondi di solidarietà: Settore bancario – chiarimento del Ministero del Lavoro.