Congedo parentale: chiarimenti per l’ulteriore mese all’80%

Novità 2024

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, solo per l’anno in corso, un ulteriore mese di congedo indennizzato all’80%. Dal 2025, il secondo mese di congedo sarà indennizzato al 60%.  La misura segue il solco già tracciato dal Legislatore che, con la Legge di Bilancio 2023, aveva previsto l’introduzione di un primo mese di congedo indennizzato all’80% in luogo del 30%.

La misura trova applicazione nei confronti dei genitori che terminano i rispettivi periodi di congedo obbligatorio (maternità/paternità/paternità alternativo) in data successiva al 31 dicembre 2023.

Entrambi i genitori possono fruire dell’elevazione dell’indennità, in modalità esclusiva (solo la madre o solo il padre) o in modalità ripartita tra loro (es. 15 giorni l’uno e 15 giorni l’altro).

Tutti i chiarimenti INPS sull’indennità di congedo parentale

Con la circolare INPS n. 57/2024 e con il successivo messaggio n. 1629/2024, l’istituto ha fornito le istruzioni per la corretta gestione dell’ulteriore mese di congedo all’80%.

Tra le altre cose, sono stati comunicati anche i nuovi codici eventi da utilizzare a partire dal mese di gennaio 2024 (febbraio 2024 per le aziende che usano le c.d. presenze differite).

Relativamente agli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

Per le aziende che hanno già elaborato le paghe del mese di aprile 2024, l’istituto, con successivo aggiornamento, ha previsto la possibilità, per chi ha già elaborato i cedolini paga di aprile 2024, di gestire il conguaglio degli arretrati sui flussi di maggio e giugno 2024.

Riepilogo delle indennità previste

Viste le modifiche apportate dal Legislatore, di seguito un riepilogo delle indennità di congedo parentale attualmente previste:

  • un mese all’80% per il congedo parentale fruito entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per il congedo parentale fruito entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore (introdotto dalla Legge di Bilancio 2024);
  • sette mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 1 o 2 mesi non indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001.  

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