Esonero contributivo triennale: l’Inps riepiloga gli interpelli del Ministero del Lavoro

Con il messaggio n. 459 del 3 febbraio 2016, l’Inps illustra il contenuto degli ultimi interpelli del Ministero del Lavoro in materia di accesso all’esonero contributivo triennale previsto dall’articolo 1, comma 118 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

1) Esonero contributivo e gruppi parlamentari (interpello n. 30/2015)

Con l’Interpello n. 30/2015, il Ministero ha chiarito che lo sgravio contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.

Il Ministero, così come l’Inps (cfr. circ. n. 17/2015), ritiene infatti che il suddetto beneficio sia applicabile a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori.

2) Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione dell’esonero triennale (interpello n. 2/2016)

Con l’Interpello n. 2/2016, il Ministero del Lavoro ha affermato che nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo (e/o quello parasubordinato) vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è esclusa la possibilità di usufruire, con riferimento a questi soggetti, dell’esonero contributivo triennale.

Come ricorda l’Istituto, la decisione del Ministero si fonda su tre ragioni:

– non si può accedere all’agevolazione se non sono stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale (art. 1, comma 1175, della L.296/2006);

– il beneficio, che ha carattere premiale, può essere concesso solo in caso di assunzione “spontanea” di personale;

– con riferimento alle ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita Iva (ex. art. 54 D.Lgs. 81/2015) il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già cominciato un accertamento ispettivo. Di conseguenza si può escludere la possibilità di usufruire dell’agevolazione in commento dopo la definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro.

3) Esonero contributivo triennale e percettori di pensione (interpello n. 4/2016)

Con l’Interpello n. 4/2016, il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile riconoscere l’esonero contributivo triennale anche nel caso in cui venga assunto un titolare di trattamento pensionistico, visto che non è prevista una espressa preclusione legale per tali soggetti.

Fonte: Inps

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