6 Maggio 2024

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Dimissioni per matrimonio: convalida online all’Ispettorato

Dimissioni per matrimonio: convalida online all’Ispettorato. In base a quanto stabilito dall’articolo 35 D.Lgs. n. 198/2006 eventuali clausole previste nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che vadano a prevedere la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si considerano come non apposte. Allo stesso modo sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

La normativa di riferimento considera determinate ipotesi nelle quali il datore di lavoro può provare che il licenziamento non sia avvenuto a causa di matrimonio bensì per una delle seguenti cause:

  • Ipotesi di colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • cessazione dell’attività dell’azienda;
  • completamento della prestazione della lavoratrice per la quale la stessa era stata assunta o risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Al di là di queste ipotesi esiste un principio di presunzione secondo cui il licenziamento della dipendente che intercorre dal giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Ai sensi del comma 4 articolo 35, sono nulle le dimissioni presentate nel periodo suddetto a meno che le stesse non siano confermate dal soggetto interessato entro un mese all’Ispettorato del Lavoro.

Qualora le dimissioni non siano convalidate, l’atto di recesso è inidoneo ad estinguere il rapporto che, di conseguenza, deve considerarsi come mai interrotto (sentenza n. 10817/2011).

Nel caso in cui la lavoratrice intenda manifestare i vizi relativi alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a riprendere il suo posto di lavoro. Inoltre, in base a quanto stabilito dal comma 6 articolo 35, in favore della lavoratrice allontanata ingiustamente dal lavoro, sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto fino al giorno della riammissione in servizio.

Vista la situazione che sta attraversando il Paese, a causa delle limitazioni di spostamento correlate all’epidemia da COVID-19, le dimissioni in oggetto potranno essere convalidate anche a distanza mediante apposito modello da compilare on line.

Per tutto il periodo emergenziale il normale colloquio, tra lavoratrice e funzionario dell’ispettorato del Lavoro territorialmente competente, viene sostituito da una dichiarazione resa dalla lavoratrice. Nel dettaglio l’interessata dovrà:

  • Comunicare data del matrimonio o richiesta di pubblicazione dello stesso;
  • Dichiarare di aver comunicato al datore di lavoro la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro intercorrente tra le parti. Resta ovviamente ferma la necessità di compilare le dimissioni attraverso la procedura telematica, avendo cura di comunicare la data di trasmissione delle stesse ed il relativo codice identificativo.
  • Confermare espressamente di voler risolvere il rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 articolo 35, per libera scelta e in assenza di condizionamenti.
  • Compilare il modello predisposto in ogni sua parte allegando documento di identità. Trasmetterlo all’ufficio territorialmente competente via posta elettronica.

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