15 Maggio 2024

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Offese al datore negli scritti difensivi: illegittimità del licenziamento

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha di recente respinto il ricorso di una società, già rigettato in sede d’Appello, avverso un’ordinanza dichiarativa di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un proprio dipendente che, nell’ambito di un ricorso proposto per ottenere delle differenze retributive che riteneva gli spettassero, veniva accusato di aver posto in essere una condotta suscettibile di integrare un reato di calunnia nei confronti della società ricorrente e dei superiori gerarchici, all’interno delle proprie memorie difensive.

Secondo la società ricorrente, non solo si era configurato l’elemento oggettivo che qualifica il reato, e cioè la falsa imputazione di un fatto nei confronti dell’accusato, qui manifestata di fronte all’autorità giudiziaria, ma anche l’elemento soggettivo e cioè il dolo, determinato dall’intenzionalità della condotta e quindi dalla consapevolezza del dipendente di stare rivolgendo delle accuse infondate nei confronti della ricorrente.
Il giudice di secondo grado, a parere di quest’ultima, era inevitabilmente caduto in errore nel ritenere sussistente l’ipotesi di non punibilità di cui all’articolo 598 comma 1 del Codice penale, secondo cui non sarebbero punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, proprio in visione del fatto che il dipendente avesse contezza dell’innocenza degli accusati.

Il giudizio della Suprema Corte sull’illegittimità del licenziamento

La Suprema Corte, respingendo i motivi di ricorso, ritenne che il contenuto degli scritti, in realtà, non sembrava riportare un numero di accuse talmente “gravi” da integrare la fattispecie criminosa indicata dalla ricorrente, bensì al contrario, si trattava di mere affermazioni cariche di “veemenza”, tipica di chi sostiene con fermezza le proprie tesi in giudizio.
Inoltre, da un punto di vista soggettivo ha escluso il reato di calunnia o diffamazione, accertando come la condotta, di fatto, si era limitata ad un’aspra critica tale da non integrare il dolo, ravvisabile invece quando colui che accusa falsamente qualcuno, è al contempo consapevole della sua innocenza.
Ciò non risulta se considerato l’atteggiamento del dipendente come esercizio di un diritto di critica nei confronti dell’operato della società presso cui questi prestava la propria attività lavorativa.
Sennonché la Corte, sottolineando come anche il diritto di critica possa oltrepassare i confini della giusta moderazione e compromettere il rapporto di fiducia tra le parti, non configurerebbe nel caso di specie, una giusta causa di licenziamento, posto che, in ogni caso, il superamento di suddetti limiti è rimesso ad una valutazione di merito del giudice.

Infine, secondo la Corte, la memoria difensiva depositata dal lavoratore, pur riportando locuzioni offensive, si riferiva in ogni caso all’esercizio di un diritto, qual è quello di difesa, per cui si applica una scriminante, sempre che tali espressioni riguardino in modo immediato e diretto l’oggetto del processo e siano funzionali alle argomentazioni svolte.
Ad ogni modo, è fatta salva la cancellazione delle stesse ovvero la richiesta di risarcimento ex articolo 89 cpc.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condanna la società alla reintegrazione del dipendente, alla corresponsione nei suoi confronti delle retribuzioni maturate sino a quel momento e al pagamento delle spese del giudizio.

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