Decreto Ristori bis: Bonus babysitter ai genitori lavoratori autonomi. Già con il Decreto Agosto l’articolo 21 bis, come modificato dall’articolo 22 del Decreto Ristori, prevedeva che in caso di contagio di un figlio, i genitori potevano godere, alternativamente, oltre che del diritto allo smart working, anche quello del congedo straordinario indennizzato per uno dei due genitori.
Le agevolazioni, che, erano previste non solo in caso di contagio ma anche di sospensione delle attività didattiche, assicuravano il diritto di ottenere un congedo indennizzato al 50% per un periodo di tempo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Uno dei requisiti fondamentali era rappresentato dall’età dei figli, infatti, era stabilito il limite di età dei figli a 16 anni.
Per i figli in un’età compresa tra 14 e 16 anni, tuttavia, per il genitore era previsto il diritto di astensione dal lavoro senza retribuzione, con divieto di licenziamento e senza riconoscimento di contribuzione figurativa.
Il Decreto Ristori bis ha provveduto a colmare un vuoto normativo finanziando il bonus babysitter a favore dei lavoratori autonomi che erano, in precedenza, esclusi dal diritto di richiedere il congedo parentale straordinario.
L’articolo 14, prevede che dal 9 novembre, infatti, i genitori lavoratori autonomi che sono residenti nelle aree della c.d. zona rossa e i cui figli sono frequentanti di seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado, possono fruire di uno o più bonus nel limite massimo complessivo di 1000 euro (da utilizzare nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza).
La fruizione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Decreto Ristori bis: Bonus babysitter ai genitori lavoratori autonomi