Stabilito in una recente sentenza che l’accordo conciliativo può essere stipulato presso sedi diverse da quelle previste in caso di assistenza da parte dei rappresentati sindacali.
I giudici hanno ricordato che l’art. 2113 del codice civile conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla conciliazione intervenuta (ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater) del codice di procedura civile.
Inoltre l’art. 412- ter del codice di procedura civile prevede che la conciliazione e l’arbitrato nelle materie di cui all’articolo 409 possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli Ermellini hanno sottolineato che l’effettività dell’assistenza sindacale costituisce l’elemento decisivo per la validità degli accordi conciliativi.
Pertanto non sono impugnabili le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi e contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale. Deve però essere effettiva l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali perché cosi si crea la condizione in cui il lavoratore ha contezza dei diritti e relative misure che lo riguardano.
Secondo la Cassazione nel caso specifico i giudici di merito non hanno escluso la possibilità di sottoscrivere accordi conciliativi presso la sede della Prefettura, ma non hanno ritenuto riconducibile la specifica fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 412-ter codice di procedura penale, non trattandosi di conciliazione giudiziale o davanti alle Commissioni di conciliazione o in sede arbitrale.
Per la Corte la non riconducibilità dell’accordo in questione a una delle fattispecie previste deriva dal difetto di effettiva assistenza sindacale.