28 Aprile 2024

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Sicurezza, Cassazione conferma sanzioni penali al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e al datore di lavoro

Lo ha deciso la Corte di Cassazione in merito a un incidente sul lavoro mortale, riconosciuta la responsabilità penale al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e al datore di lavoro. Confermato l’orientamento dei giudici di merito.

Questione di fatto

Con la sentenza n. 38914 la magistratura interviene su una vicenda che riguarda il decesso di un lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, rimasto tragicamente schiacciato sotto il peso di alcuni tubolari.

A fronte dell’accaduto, era stata riconosciuta al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la colpa specifica per violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro che avevano concorso a cagionare l’infortunio del lavoratore.

In particolare, riconosciute le omissioni sulle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, tra cui il sollecito al datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore infortunato) per l’uso dei mezzi di sollevamento. Omessa anche l’informazione ai responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, nello specifico, del carrello elevatore.

Questione di diritto

La Corte di Cassazione ha confermato la prospettiva dei giudici di merito riconoscendo, nei confronti del RLS e del datore di lavoro, una colpa specifica nell’aver permesso che un lavoratore non formato utilizzasse il  carrello elevatore.

Parimenti, al datore di lavoro sono state addossate sia la colpa generica che la colpa specifica in quanto da una parte è stato dimostrato che il lavoratore svolgeva regolarmente le funzioni di magazziniere pur essendo stato assunto con mansioni di impiegato tecnico.

La Corte ha anche rilevato che il rischio della caduta della merce dagli scaffali era previsto dal DVR e, pertanto, il carello elevatore doveva essere utilizzato solo da personale esperto e in regola con il corso di formazione.  

Dal punto di vista della colpa generica i giudici hanno, altresì, riscontrato un profilo di responsabilità del datore di lavoro in quanto era a conoscenza dell’utilizzo di una scaffalatura inadeguata per il tipo di prodotto.

Infine, è stato rilevato che la condotta del lavoratore non può scagionare il datore di lavoro in quanto quest’ultimo deve ovviare anche all’imprudente, negligente o imperito comportamento del lavoratore stesso.

Infatti, per far sì che la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro occorre che lo stesso commetta un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità.

La Corte, per quanto riguarda la responsabilità del RLS, si è soffermata sull’art. 50 del TUSL.

Secondo i giudici, tale articolo “attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

Pertanto, la colpa è stata riconosciuta non solo al datore di lavoro ma anche al RLS dal momento che quest’ultimo non ha adempiuto al proprio ruolo impedendo che il lavoratore deceduto venisse adibito all’utilizzo del carello elevatore pur essendo sprovvisto della necessaria formazione.

Sicurezza, Cassazione conferma sanzioni penali al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e al datore di lavoro.

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