29 Aprile 2024

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Chiarimenti sui codici Uniemens per congedo parentale e di paternità obbligatorio

L’Inps, con il messaggio n. 2788 del 26/07/2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio all’interno dei flussi UniEmens relativi al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 105/2022 e dalla Legge di Bilancio 2023.

L’Istituto Previdenziale, con specifico riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, riepiloga le istruzioni fornite con il messaggio n. 659/2023, trattate nel precedente articolo “Nuovi codici Uniemens: condego di paternità obbligatorio e congedo parentale”, fornendo una mappatura dei nuovi codici istituti con il dettaglio dei relativi eventi.

I suddetti codici relativi al congedo di paternità e parentale, validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Nel paragrafo 3 del messaggio in argomento l’Inps dettaglia i nuovi codici evento introdotti dalla circolare n. 45/2023 per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione mentre al punto 4 fornisce chiarimenti circa il significato e l’esposizione di alcuni codici evento contenuti nella circolare n. 39/2023, relativi ai permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992.

Tra le novità più rilevanti indicate dall’istituto rientra la specifica relativa ai periodi indennizzabili all’80% del congedo parentale che l’Istituto indica fruibili nei “primi periodi” dello stesso fino al raggiungimento del termine complessivo di coppia.  Inoltre, come specificato dall’Inps, qualora i contratti collettivi o gli accordi contrattuali prevedessero condizioni di miglior favore circa l’indennizzabilità del congedo parentale, è possibile fruire del periodo indennizzato all’80% nei mesi  immediatamente successivi.

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