27 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Certificazione Unica 2024: indicazione dei fringe benefit

Anche quest’anno i sostituti d’imposta dovranno trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (Cu), ovvero la dichiarazione riportante i dati fiscali e previdenziali dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e dei redditi da lavoro autonomo percepiti nel periodo d’imposta 2023.

Quando scade la Certificazione Unica 2024?

Le vigenti disposizioni normative prevedono che le certificazioni debbano essere trasmesse all’Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono corrisposti, tuttavia, nei casi in cui la scadenza dei termini coincida con il sabato o la domenica, la Certificazione Unica dovrà essere trasmessa entro il primo giorno feriale successivo.


Quest’anno il 16 marzo cadrà di sabato, pertanto, il termine ultimo per la trasmissione della Cu è il 18 marzo 2024.
Il termine è poi fissato al 31 ottobre 2024 per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il provvedimento del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo, ordinario e sintetico, della Certificazione Unica 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Fringe benefit: quali sono le novità?


Tra le novità che riguardano il periodo d’imposta 2023 si colloca l’innalzamento a 3mila euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.

Fringe benefits nella CU 2024

All’interno della Certificazione Unica 2024, i fringe benefit erogati nel periodo d’imposta 2023 potranno essere valorizzati all’interno dei punti 474, 475 e 476, a seconda del tipo di soglia non imponibile da considerare e, come nel caso del bonus carburante, del tipo di benefit erogato.

  • Nel punto 474 andranno indicate le somme o i compensi in natura erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Tuir, indipendentemente dal loro ammontare, per cui si realizza la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a 258,23 euro.
    Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo dovrà essere riportato al punto presente e al punto 580 della Cu.

  • Nel punto 475 andranno invece valorizzate le somme o i compensi in natura erogati nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico indipendentemente dal loro ammontare, alla luce dell’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit come previsto dall’art. 40 del DL. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) per il solo periodo d’imposta 2023. È bene precisare che tra i fringe benefit, riconosciuti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, sono ricomprese anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
    Anche in questo caso, laddove l’erogazione di cui all’art. 40 del DL. n. 48/2023, avvenga in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo dovrà essere riportato al punto presente e al punto 581 della Cu.

Quanto poi alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’articolo 12, comma 2 del Tuir considera quei soggetti titolari di un reddito complessivamente non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, al lordo degli oneri deducibili.

  • Al punto 476 dovranno poi essere indicate le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli erogati a favore dei lavoratori dipendenti. Per questi, il DL. n. 5/2023 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme rientranti nella soglia dei 200 euro.
    Occorre ricordare tuttavia che, come indicato nel messaggio Inps n. 3884/2023, la quota relativa ai buoni benzina che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia dei 3.000 euro o dei 258,23 euro, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Per contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus carburante, eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit, resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Inoltre, qualora il sostituto d’imposta effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, anche in sostituzione del premio di risultato, dovrà verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenuto conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro. Nel caso in cui il buono carburante venga convertito in premio di risultato, l’importo dovrà essere indicato al punto 583 e 603.

In tutti i casi, laddove il valore dei beni (o dei voucher) superi i valori sopraindicati (3.000 euro, 258,23 e 200 euro) l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del Tuir.

Quanto poi all’indicazione dei codici fiscali dei figli a carico all’interno della Cu, con la Nota n. 386245 del 27 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la compilazione della sezione relativa ai codici fiscali si rende necessaria nei seguenti casi:

  • Quando il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di detrazioni o deduzioni per le spese sostenute per conto del figlio;
  • Per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef nelle regioni in cui siano previste agevolazioni connesse ai carichi di famiglia;
  • Affinché siano verificati gli importi connessi alla disciplina dei fringe benefit che prevede, per il 2023, un innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.

In particolare, con la Risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, l’istituto ha chiarito che la sezione della CU “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si sia provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir.

Certificazione Unica 2024: indicazione dei fringe benefit.

In Primo Piano

Continua a leggere

Fringe benefit: il conguaglio fiscale e previdenziale 2023

Come noto, l’art. 40 del decreto legge 48/2023, conosciuto anche come “decreto lavoro”, è intervenuto sul limite di concorrenza dei fringe benefit, di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR. Il lettore ricorderà che non è la prima...

Conguaglio previdenziale fringe benefit: bisogna aggiornarsi

A seguito delle indicazioni Inps trasmesse con il messaggio n. 3884/2023, con il messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023 l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti oltre a rendere note le modalità di esposizione dei dati per il recupero della contribuzione con riguardo ai lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica.  

Fringe benefit e bonus benzina 

Arrivano dall’Istituto nazionale della previdenza  le indicazioni per il trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit dei lavoratori dipendenti.   Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 l’Inps interpreta le norme del 2023 e spiega modifiche e criteri di esenzione.  Fringe benefit....