9 Maggio 2024

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Fringe benefit: il conguaglio fiscale e previdenziale 2023

Come noto, l’art. 40 del decreto legge 48/2023, conosciuto anche come “decreto lavoro”, è intervenuto sul limite di concorrenza dei fringe benefit, di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR. Il lettore ricorderà che non è la prima volta che il legislatore apporta delle modifiche temporanee alla soglia di non concorrenza alla formazione del reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente; infatti, dal 2020 abbiamo assistito a norme che sono intervenute per aumentare la soglia, in ultimo anche nel 2022 con l’aumento a 3.000,00 generalizzato e l’introduzione del c.d. rimborso delle bollette.

La novità rilevante per l’anno 2023 è la scelta fatta dall’Esecutivo di prediligere i lavoratori con figli fiscalmente a carico, portando così per la prima volta non a un aumento generalizzato della soglia, ma solo per una parte della platea dei lavoratori. In particolare, per effetto del citato art. 40 del decreto lavoro, si è creata una doppia soglia di esenzione:

  • Euro 258,23 per tutti i lavoratori;
  • Euro 3.000,00 per i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico nell’anno 2023.

Ma le differenze tra le due tipologie di contribuenti non si esauriscono qui: infatti l’art. 40 riserva solo ai dipendenti con figli fiscalmente a carico la possibilità di ricevere in esenzione fiscale e contributiva, sempre nel rispetto del limite complessivo di euro 3.000,00, i rimborsi delle spese per le utenze di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato (c.d. rimborso delle bollette).

I casi di conguaglio fiscale

Come già avvenuto negli anni scorsi, l’effetto di norme che vengono introdotte in corso d’anno costringe i datori di lavoro ad effettuerà operazioni di conguaglio, sia fiscale che previdenziale, che non sempre risultano agevoli, in particolare per:

  • Dipendenti, con figli fiscalmente a carico, che hanno percepito valori di benefit entro il limite di euro 3.000,00, e che precedentemente erano stati assoggettati a imposizione piena;
  • Dipendenti, con figli fiscalmente a carico, a cui è stato applicato il limite di euro 3.000,00, ma che hanno sforato il limite stesso per l’attribuzione in corso d’anno di ulteriori valori;
  • Dipendenti che avevano inizialmente comunicato di aver diritto all’elevazione a euro 3.000,00 e che hanno comunicato al datore di lavoro, entro il termine delle operazioni di conguaglio, di non aver più diritto all’elevazione stessa (es. per perdita del carico fiscale 2023), a cui andrà quindi applicato il limite ordinario di euro 258,23. In tale caso evidenziamo che se il dipendente avesse ricevuto un rimborso delle bollette, l’importo andrebbe a concorrenza del reddito in ogni caso, non applicandosi tale agevolazione ai dipendenti senza figli fiscalmente a carico.

A queste casistiche si sommano anche quelle dei dipendenti senza figli fiscalmente a carico, già note ai datori di lavoro.

Se l’operazione di conguaglio fiscale risulta agevole, in quanto si procede con una rideterminazione del reddito imponibile, senza necessità di rettifica dei periodi pregressi (sia in caso di conguaglio a sfavore che in caso di conguaglio a favore), discorso diverso si ha per il conguaglio della contribuzione.

Le istruzioni Inps per il conguaglio dei fringe benefit

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’Istituto ha fornito le attese istruzioni ai datori di lavoro per la gestione dei conguagli dei contributi. Poche sono state le sorprese, ricalcando il messaggio quanto già disposto per l’anno 2023, in particolare:

  • In caso di conguaglio di valori o somme che erano state esentate e ora diventano soggette a contribuzione per superamento del limite o per perdita dei requisiti da parte del dipendente, il datore di lavoro dovrà provvedere, sul cedolino di conguaglio, ad aumentare l’imponibile previdenziale del mese dell’importo dei valori inizialmente esentati. Contestualmente provvederà a trattenere la dovuta quota contributiva al dipendente;
  • In caso di conguaglio di valori o somme che erano stati assoggettati a contribuzione, e che per effetto dell’applicazione dell’art. 40 del decreto lavoro risultano come esenti, il datore di lavoro dovrà utilizzare la causale FRIBEN nella sezione delle Variazioni retributive (VarRetributive), per ogni singolo mese in cui i valori hanno concorso alla formazione dell’imponibile previdenziale. In questo modo il datore di lavoro ha la possibilità di portare a credito sulla denuncia di dicembre 2023 le contribuzioni pagate a suo tempo sui singoli mesi, e oggi non più dovute per effetto dell’operazione di conguaglio. Resta inteso che nel cedolino di dicembre 2023 il datore di lavoro liquiderà al dipendente la quota di contributi a credito, a suo tempo trattenuti al dipendente. Si rammenta, che trattadonsi di una restituzione di un elemento che fiscalmente non ha concorso alla formazione del reddito nello stesso anno fiscale, il datore di lavoro considererà tale credito quale imponibile fiscale del 2023.

Successione di rapporti di lavoro

Punti di attenzione dovranno essere tenuti in caso di successione di rapporti di lavoro, nel cui caso il lavoratore abbia avuto precedenti rapporti di lavoro o contemporanei rapporti di lavoro. In questi casi il datore di lavoro dovrà:

  • Per il conguaglio previdenziale dovrà tenere conto dei valori erogati da altri soggetti ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione (euro 258,23 o euro 3.000,00), mentre per quale che attiene i contributi a debito o a credito il datore di lavoro dovrà tenere conto solo da lui corrisposti (salvo i casi di operazione societaria straordinaria);
  • Per la parte fiscale, invece, il datore di lavoro dovrà anche qui tenere conto di quanto già erogato da altro soggetto per il raggiungimento della soglia, e in caso di conguaglio complessivo operare le ritenute dovute o riconoscere i crediti, considerando l’intero reddito del precedente datore di lavoro, compresi ovviamente i fringe benefit.

Daniele La Rocca, consulente del lavoro

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