Cassazione: trasferimento d’azienda e licenziamenti collettivi. Con la sentenza n. 10415 del 2020 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di trasferimento d’azienda per crisi aziendale e il caldo tema dei licenziamenti collettivi.
Nel caso in cui l’azienda si trovi in uno stato accertato di crisi o per la quale sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con continuazione dell’attività, l’accordo sindacale non può disporre i licenziamenti collettivi. Può in alternativa prevedere delle deroghe all’art. 2112 c.c. che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
Nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha chiarito, in linea con la direttiva CE 2001/23, che lo stato di crisi per sé non costituisce motivo economico per una riduzione dei livelli occupazionali, né deroga al principio secondo cui il trasferimento d’azienda o parte di essa sia motivo di licenziamento, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o di organizzazione.
La Corte sottolinea che il legislatore ha voluto limitare ai soli casi di procedure concorsuali liquidative nel corso del quale non sia stata disposta la continuazione dell’attività, la deroga al principio della perseguibilità dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori all’azienda trasferita, consentendo ai sindacati di il numero dei rapporti da mantenere.
In conclusione, la Corte afferma un principio di diritto secondo cui, per le imprese per cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ovvero sia stato disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, l’accordo sindacale può prevedere una deroga solo alle condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.
Cassazione: trasferimento d’azienda e licenziamenti collettivi