Cassazione: illegitimo il licenziamento in caso di rifiuto a svolgere mansioni inferiori. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30543 del 18 ottobre 2022, ha affermato che il rifiuto del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori può essere considerato legittimo, nel caso in cui tale comportamento sia connotato da proporzionalità e conformità a buona fede.
La Cassazione ha rilevato come la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav., applicabile anche nel caso in cui sia ravvisata l’insussistenza del fatto contestato, comprende l’ipotesi di fatto sussistente ma privo di carattere di illiceità.
In accordo con la pronuncia di merito, la Corte ha ritenuto che l’illegittimo il comportamento del datore di lavoro poteva giustificare il rifiuto da parte della dipendente di svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle rientrati nella propria qualifica, a condizione che tale reazione fosse caratterizzata da proporzionalità e conformità a buona fede, in base a una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare impartito alla dipendente disponendo la reintegra della lavoratrice ai sensi dell’art. 18, co. 4, dello Statuto dei Lavoratori ed il risarcimento del danno commisurato in 12 mensilità.
Cassazione: illegitimo il licenziamento in caso di rifiuto a svolgere mansioni inferiori.